giovedì 26 maggio 2005

Statuto

Questo è lo Statuto adottato dal Derthona Club Vittorio Vinciguerra

FINALITA' E SCOPI
Art. 1
Il Derthona Club “Vittorio Vinciguerra” è un’associazione senza scopo di lucro.
Essa ha come obiettivo il sostegno, in ogni forma, e il tifo per il DERTHONA FBC 1908.
Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci mediante la realizzazione di iniziative volte a rafforzare l’attenzione dei cittadini tortonesi per la società calcistica.
ISCRIZIONE
Art. 2
L'adesione al Derthona Club “Vittorio Vinciguerra” avviene attraverso la compilazione dell’apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Direttivo, il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci, e al versamento della quota associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 3
L'iscrizione al Derthona Club “Vittorio Vinciguerra” dà diritto a partecipare alla vita del club con
elettorato attivo e passivo.
E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
Art. 4
I soci cessano di appartenere al Club nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa
richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Direttivo, pronunciata contro il
socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del Club, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria.
Nel corso della di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.
ORGANI DEL CLUB
L'Assemblea dei soci.
Art. 5
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Club, convocata in sessioni ordinarie o straordinarie, che:
a) è costituita con diritto di parola e di voto dai soci, senza possibilità di delega;
b) elegge ogni quattro anni i membri del Direttivo;
c) indirizza l'azione del Presidente e del Direttivo e ne verifica l'operato;
d) approva annualmente la nota ed il rendiconto economico e finanziario.
e) delibera la modifica del presente statuto
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.
L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza dei due terzi dei soci.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Nel caso in cui l’assemblea sia convocata per lo deliberare lo scioglimento del Club, la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo all’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.
Art. 5
L'Assemblea dei soci è convocata dal Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via
straordinaria, qualora la richiedano un terzo dei soci.
La convocazione deve:
a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione ai soci a mezzo
posta, mail, telegramma e telefono;
b) indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
Il Direttivo
Art. 6
Il Direttivo:
a) è composto dai Componenti eletti dall'Assemblea dei soci;
b) dirige le attività del Club in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dei soci.
c) redige la nota ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
Il Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nel proprio ambito
elegge il Presidente, vicepresidente e segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Direttivo delibera a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso che, per qualsiasi motivo, durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri , i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti; gli eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Il Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda un consigliere senza particolari formalità.
Il Presidente
Art. 7
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente il Club e politicamente in ogni iniziativa da esso promossa sul territorio;
b) convoca il Direttivo almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le
riunioni;
PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO
Anno sociale
Art. 8
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Patrimonio
Art. 9
Il patrimonio del Club è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso
pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita del club, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere al Club la divisione del fondo comune nè
pretendere quota alcuna.
Durata
Art. 10
La durata del club è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Scioglimento
Art. 11
Lo scioglimento del Club è deliberato dall’assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno 2/3 dei soci presenti. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento deve essere presentata almeno dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione
dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto a Tortona, il 26.05.2005

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